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Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni pi recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attivit non altamente qualificate. Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimit, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato. Sul piano ordinamentale le modifiche apportate allarticolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate allarticolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per lanno 2008, sono finalizzate a ricondurre lutilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalit loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili. Ci comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dallarticolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per lanno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. Peraltro rimane ferma la necessit che lincarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessit di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi allinterno della programmazione delle attivit dellamministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non pu ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di unattivit avviata, in quanto la sua durata predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dellattivit. Altres non configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione. 1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Lattuale formulazione dellarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che allarticolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il contatto sociale con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con lorganizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, questultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.. 2. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, ladeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dellarticolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come gi chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicit dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ci comporta lirrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, cos come della tipologia contrattuale individuata dallamministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini. Lulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessit di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, operata dallarticolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo laccento sullelevata competenza e coordinata con il presupposto dellassenza di competenze analoghe in termini qualitativi allinterno dellamministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attivit non altamente qualificate, con la conseguente illegittimit di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto gi indicato alla lettera c) del comma 6 dellarticolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalit lutilizzo dellespressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente loggetto dellincarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento allesperienza ed alla particolarit della competenza, che deve essere coerente con loggetto dellincarico, e la necessit di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessit di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto gi ricavabile dallarticolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come pi volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovr ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con lopportuna prudenza, leventualit di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come gi evidenziato larticolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attivit, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per laffidamento dellincarico, anche per quanto riguarda levidenza pubblica. questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui allarticolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parit di trattamento, proporzionalit e trasparenza, richiedono, per laffidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, lattivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalit previste dallarticolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si pu affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare lattenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui larticolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonch quelle contenute nellarticolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicit e comparazione. 3. Obblighi di pubblicit Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessit di assicurare lattuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone pi volte la pubblicit. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dallarticolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessit che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nellallegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificit organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, gi richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dallarticolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dallarticolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando loggetto, la durata ed il compenso dellincarico. Obblighi che si aggiungono a quelli gi originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nellarticolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicit. Questultima disposizione stata sostituita da quella contenuta nellarticolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) pu ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con lindicazione nominativa dei destinatari e dellammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dellamministrazione o del soggetto interessato, nonch comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, lamministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte lammontare eccedente la cifra consentita. Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le universit per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede lobbligo di pubblicit riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta. Larticolo 3, comma 54, della legge finanziaria per lanno 2008 modifica larticolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con lindicazione del soggetto percettore, della ragione dellincarico e dellammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, pi volte evidenziato, dellart. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nellambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni allamministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit erariale del dirigente preposto. Ma a rendere pi stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicit degli incarichi il comma 18 dellarticolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina lefficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allavvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, delloggetto dellincarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dellamministrazione stipulante. Di tale previsione occorrer tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sullefficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1 gennaio 2008, mentre lobbligo di pubblicazione pi volte sancito dal legislatore trova gi applicazione sui contratti in essere a tale data. In unottica pi generale di trasparenza si pu ritenere che gli obblighi di pubblicit richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione allanagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dallarticolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dellamministrazione digitale). 4. Limite di spesa per le amministrazioni statali La legge finanziaria per lanno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa gi stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione larticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virt del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nellanno 2004, a decorrere dallanno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dellarticolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: le somme riguardanti indennit, compensi, retribuzioni o altre utilit comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 e che per un periodo di tre anni, quindi compreso lanno 2008, le medesime non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto allammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto. Come gi evidenziato dal quadro normativo attuale deriva lirrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente alloggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dellistituto. Infatti, la modifica introdotta nellarticolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato ununica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa. Diversamente per quanto concerne lapplicazione del limite di spesa, come gi chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dellarticolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dellarticolo 1 della medesima legge. Questultimo dispone che a decorrere dallanno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalit nellanno 2003, con lesclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dallarticolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa cos fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilit erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nellorganizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il gi richiamato unitario quadro ordinamentale. Infine si ricorda il comma 173 dellarticolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per lesercizio del controllo successivo sulla gestione. Larticolo 3, comma 58, della legge finanziaria per lanno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalit istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dallambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attivit culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumit. 5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali I commi 55, 56 e 57 dellarticolo 3 della legge finanziaria per lanno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti necessario, in primo luogo, che il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dallarticolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalit per laffidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei allamministrazione. La previsione era di fatto gi contenuta nellarticolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nellintento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per lindividuazione di tale limite occorrer riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dallattuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalit dellente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite cos determinato si applicher a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali. La legge aggiunge, poi, lobbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. , inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nellambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cio i consigli degli enti, ai quali lordinamento ha gi attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge allarticolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie. In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nellambito della programmazione delle attivit dellamministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, cos come determinata dallarticolo 42. Resta ferma la possibilit di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attivit specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessit della verifica tecnica sulla mancanza della professionalit interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nellarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimit di conferimento degli incarichi a soggetti estranei allamministrazione previsto che loggetto dellincarico deve corrispondere alle competenze attribuite dallordinamento allamministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, allarticolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dellorientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilit interno nel comma 557, dellarticolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per lanno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilit interno, di cui al comma 562 dellarticolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per lanno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nellobiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato lelevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente. A tal fine si pu tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dallarticolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nellobiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, cos confermando lorientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero delleconomia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale lobbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per lesercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dellarticolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, cos come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 (Linee guida per lattuazione dellart. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali). Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per lanno 2008 costituiscono, comunque, a norma dellarticolo 3, comma 162, della medesima legge norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 6. Responsabilit Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilit per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dallarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilit amministrativa del dirigente che abbia conferito lincarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilit disciplinare, ci in quanto il conferimento dellincarico costituisce atto di gestione. In particolare si ricorda che qualora lincarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilit civile nei confronti del prestatore dopera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilit rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene lamministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perch ha remunerato unutilit effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato lattribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessit di rispetto dei canoni di legittimit e, quindi, fra il parametro della cosiddetta utilit gestoria, ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altres che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dellarticolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con lintento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo. 7. Esclusioni Larticolo 3, comma 77, della legge finanziaria per lanno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. Lesplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attivit istituzionali, la durata ed il contenuto dellincarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicit previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto allindirizzo politico. Pu ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare lutilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, n gli obblighi di pubblicit. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entit, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dellarticolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici. Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dallapplicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dallarticolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione, occorre precisare che ad esse si applicano i requisiti di legittimit, pubblicit e comparazione, individuati nellarticolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nellarticolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalit di individuazione. 8. Trattamento previdenziale Come gi evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti alliscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponder il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1 gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue: 1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria 2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta. Su tale determinazione intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, allarticolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie laliquota contributiva stabilita in misura pari al 24 per cento per lanno 2008, in misura pari al 25 percento per lanno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dallanno 2010. Per la seconda fattispecie con effetto dal 1 gennaio 2008 () laliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dellarticolo 1, della legge n. 247 del 2007 fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1 gennaio 2011 laliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti allassicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dellINPS, nonch quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento La legge finanziaria per lanno 2007, al comma 788 dellarticolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennit giornaliera a carico dellInps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nellarco dellanno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dellInps n. 7 dell11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007. Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dallarticolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e d luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore. Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato. Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nellarticolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dellimpossibilit di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nellambito delle proprie competenze lapplicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare. IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO ...........OMISSIS........................     PAGE  PAGE 9 Kxl u *zKY%[%''...T4.577~8{:=>FAFHrJJKuWW`a6s~sssC|Q|Da}ۋ ȗɗ˗̗Ηϗїҗԗ՗ۗܗ hRY0JjhRY0JUh|~jh|~UhoCJOJQJ^JaJhRY6OJQJ]^JhRY5OJQJ\^JhRYOJQJ^JhRYCJOJQJ^JaJ@&KLx   l u 1 = D q ~ $7$8$H$a$gdo $7$8$H$a$gdRY 7$8$H$gdRYȗ~ 9[k) h,IIh 7$8$H$gdRY $7$8$H$a$gdJL $7$8$H$a$gdo'&C`*z8[u9X" 7$8$H$gdRY"L !!!F"" #r##1$$$P%%&t&&C''(h(()y)) 7$8$H$gdRY)=**+f++.,,,----\.....R//0c00%111M223j3 7$8$H$gdRYj333444U555L667e77!8884999[:{::9;; <p<<=s= 7$8$H$gdRYs==5>>>`??)@@@@]AABBBDCCDQDDErEEFAFFGeG 7$8$H$gdRYeGG+HiHH+IIIHJJKqKKKQLL!MMM NpNN/OOODPP QrQ 7$8$H$gdRYrQQRvRR)S8SSTcTT%UUUSVVWuWWXDXX YiYY-ZZZV[ 7$8$H$gdRYV[[!\\\P]]^^}^^;__`l``3aaaCbbb]cc%dIddeee 7$8$H$gdRYeeefbff*gggChhibiijjj#kkkMllmimmn\nn!oo 7$8$H$gdRYoo1pppYqqr|rrr?ssss]ttuauu+vvvwbww%x{xx 7$8$H$gdRYx;yy zVzz{{{C|Q||}w}}~w~~=:W} 7$8$H$gdRYH]EDa D\<`Ê'< 7$8$H$gdRY<`ȍ- S}jȒ+,ݔ7\ 7$8$H$gdRY\ FRrȗʗ˗͗ΗЗїӗԗݗޗߗh]hgdRY &`#$gdRY 7$8$H$gdRYܗݗߗhoCJOJQJ^JaJh|~ho0JmHnHujhRY0JUhRY hRY0J ,1h. 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